{"id":5701,"date":"2015-10-06T12:08:37","date_gmt":"2015-10-06T10:08:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/?p=5701"},"modified":"2015-10-06T12:08:37","modified_gmt":"2015-10-06T10:08:37","slug":"2015-10-06-diritto-internazionale-in-siria-chi-lo-osserva-e-chi-lo-viola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/2015-10-06-diritto-internazionale-in-siria-chi-lo-osserva-e-chi-lo-viola\/","title":{"rendered":"2015.10.06 &#8211; Diritto Internazionale in Siria: chi lo osserva e chi lo viola"},"content":{"rendered":"<h1><span style=\"color: #993300;\"><em><strong>Irene Piccolo, esperta di diritto internazionale, non cela la sua perplessit\u00e0 nei confronti del corso politico Russo e Siriano, e tuttavia, dopo una scrupolosa rassegna delle norme internazionali, giunge ad una conclusione senza appello: L\u2019intervento russo in Siria \u00e8 legittimo. Al contrario i paesi occidentali e la Turchia non solo non hanno ottenuto alcuna licenza che possa legittimare il loro uso della forza, ma nemmeno ci hanno provato: ennesima conferma di un sentimento di eccezionalit\u00e0 che ormai si \u00e8 trasformato in vero e proprio abito mentale per le classi dirigenti dei paesi NATO.<\/strong><\/em><\/span><\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/1.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-5695 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/1.jpg\" alt=\"1\" width=\"562\" height=\"257\" srcset=\"https:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/1-300x138.jpg 300w, https:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/1-250x115.jpg 250w\" sizes=\"(max-width: 562px) 100vw, 562px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #000000;\"><strong>di Irene Piccolo<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Putin e Obama, avventura in Siria: tra i due litiganti\u2026 il diritto gode solo a met\u00e0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Abbiamo iniziato la settimana con i raid francesi in Siria, la stiamo chiudendo con quelli russi. Senza andare troppo per il sottile: chi lo sta facendo legittimamente (dal punto di vista giuridico) e chi no?<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">In questa situazione entrano in gioco alcuni dei principi basilari del diritto internazionale, ma principi semplicissimi, che in confronto le tabelline che impariamo alle scuole elementari potrebbero sembrare questioni astrofisiche:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">1. Il divieto di uso della forza;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">2. Il divieto di ingerenza negli affari interni di un altro Stato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">La battaglia di Solferino del 1859 aveva portato alla creazione della Croce Rossa Internazionale e aveva indotto gli Stati a ripensare le metodologie della guerra, di modo che nei conflitti a venire si rispettasse in un certo qual modo la dignit\u00e0 umana, evitando di infliggere sofferenze inutili ai combattenti. Cos\u00ec piano piano si arriv\u00f2 alle normative, tuttora in vigore, sul diritto di guerra (Convenzioni dell\u2019Aja del 1899 e del 1907) e su come si conducono le ostilit\u00e0.Tuttavia gli eventi della I guerra mondiale dimostrarono che esse non erano sufficienti e, con la nascita della Societ\u00e0 delle Nazioni, si istitu\u00ec un primo divieto di ricorso alla forza armata. Esso, ovviamente, non era un divieto assoluto, ma prevedeva che \u2013 nel momento in cui uno \u201csgarbo\u201d tra Stati rischiava di portare al conflitto \u2013 questi non ricorressero subito all\u2019 arme ma cercassero una soluzione alternativa per almeno tre mesi (si parlava di procedura di <em>cooling off<\/em>, cio\u00e8 \u201craffreddamento\u201d delle tensioni). Il passo successivo fu fatto nel 1928, con un patto bilaterale tra Francia e USA, il Patto Briand \u2013 Kellogg, in cui il divieto divenne un po\u2019 pi\u00f9 forte. Ci\u00f2 tuttavia non imped\u00ec la guerra italiana in Etiopia o l\u2019invasione giapponese della Manciuria, n\u00e9 tantomeno lo scoppio della II guerra mondiale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Arriviamo cos\u00ec al primo vero divieto assoluto (o quasi) a livello globale dell\u2019uso della forza (intesa solo come forza armata): l\u2019art. 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite(1945), secondo cui <em>\u201cI Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall\u2019 uso della forza, sia contro l\u2019integrit\u00e0 territoriale o l\u2019indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><em><a href=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/2.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-5696 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/2.jpg\" alt=\"2\" width=\"567\" height=\"313\" srcset=\"https:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/2.jpg 567w, https:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/2-300x166.jpg 300w, https:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/2-250x138.jpg 250w\" sizes=\"(max-width: 567px) 100vw, 567px\" \/><\/a><\/em><\/span><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>24 ottobre 1945: 49 paesi firmano la Carta delle Nazioni Unite che regolamenta e limita l\u2019uso della forza nelle relazioni internazionali<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Unica eccezione (per questo motivo ho detto \u201cquasi assoluto\u201d) \u2013 N.B. unica eccezione al di fuori delle azioni portate avanti sotto l\u2019egida del Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII della Carta, di cui vi parler\u00f2 pi\u00f9 gi\u00f9 \u2013 \u00e8 la legittima difesa <em>prevista all\u2019art. 51 della stessa Carta, il quale recita: <\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>\u201cNessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoch\u00e9 il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell\u2019esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell\u2019azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em><span style=\"color: #000000;\">Ne consegue che in tutti i casi in cui si faccia ricorso all\u2019 uso della forza armata, e non ci siano questioni di legittima difesa, siamo in presenza di un illecito internazionale.<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Ora, cos\u00ec come nel diritto penale interno, anche nel diritto internazionale sono previste le c.d. cause di giustificazione: vale a dire quelle condizioni in presenza delle quali anche se viene commesso un illecito, viene tuttavia esclusa la responsabilit\u00e0 dell\u2019autore di quell\u2019 illecito. Per l\u2019esattezza, abbiamo sei cause che escludono la commissione di un illecito internazionale tra Stati:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">1. Consenso dello Stato leso, che si basa sul detto latino volenti non fit iniuria (non c\u2019\u00e8 danno nei confronti di chi vuole\/accetta la commissione di quello specifico atto). Purch\u00e9 il consenso:<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">\u2022 sia validamente prestato (no pressione politica, militare, economica, corruzione, ecc.);<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">\u2022 sia chiaramente accertato (cio\u00e8, non \u00e8 che io immagino che Assad ha detto che le forze russe possono intervenire. No, Assad deve in qualche modo farcelo sapere\u2026 un\u2019intervista, una dichiarazione, un atto scritto, quel che gli pare);<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">\u2022 sia prestato dall\u2019organo competente per quello Stato ad impegnarsi internazionalmente (chi pi\u00f9 di Assad che \u00e8 il Presidente?!);<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">\u2022 deve essere prestato prima che il fatto sia commesso, e non a fatto compiuto, stile condono.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Inoltre, ci sono altri due requisiti:<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">\u2022 se il consenso ha dei limiti, la responsabilit\u00e0 dello stato che compie l\u2019illecito viene meno solo entro quei limiti. Non appena li supera, c\u2019\u00e8 illecito. Faccio l\u2019esempio concreto: se Assad dice a Putin <em>\u201cmanda le forze russe a bombardare solo la provincia dell\u2019Anbar\u201d<\/em>, per i bombardamenti russi all\u2019 interno di tale provincia la Russia \u00e8 liberata da qualunque responsabilit\u00e0. Se, per esempio, finisce nel Kurdistan.. beh, allora l\u00ec si starebbe violando il divieto di uso della forza armata.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">\u2022 L\u2019illecito non pu\u00f2 riguardare uno Stato terzo: io Siria non posso chiedere a te Russia di andare a bombardare l\u2019Iraq. E se tu Russia lo fai, stai commettendo un illecito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">2. Legittima difesa: di cui vi ho parlato su, e che sostanzialmente si concretizza nell\u2019 utilizzo della forza per respingere un attacco armato;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">3. Contromisure: sono come la legittima difesa, ma si riferiscono ad illeciti diversi dall\u2019 attacco armato (ad esempio, tu Stato X violi una disposizione di un accordo commerciale che hai fatto con me, allora io faccio altrettanto con te finch\u00e9 non ritorni sui tuoi passi. Secondo il principio <em>inadimplenti non est adimplendum<\/em>: non ho l\u2019obbligo di adempiere [ai miei obblighi] nei confronti di chi non li adempie a sua volta);<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">4. Forza maggiore: verificarsi di una forza irresistibile o di un evento imprevisto, al di fuori del controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile nelle circostanze del caso adempiere all\u2019obbligo giuridico.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Es. un\u2019alluvione fortissima e imprevedibile colpisce una fabbrica di composti chimici, al confine con un altro Stato, il che causa sversamenti nocivi sul terreno di quest\u2019altro Stato. Ora, lo Stato sul cui suolo si trova la fabbrica non sarebbe responsabile per violazione di obblighi ambientali previsti dalle normative internazionali, a meno che non fosse provata una sua responsabilit\u00e0 (ad es. politiche nazionali di sicurezza degli impianti non adeguate, o inesistenti). Ho preso un esempio un po\u2019 complicato, perch\u00e9 poi per la normativa ambientale ci sono diversi livelli di responsabilit\u00e0 e regole pi\u00f9 stringenti. Ma era solo per farvi capire il concetto.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">In pratica, la causa di giustificazione vale solo se la situazione di forza maggiore non \u00e8 stata causata dallo Stato o lo Stato non si \u00e8 preso il rischio che si verificasse.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">5. Estremo pericolo: quando l\u2019autore dell\u2019illecito non ha altro modo ragionevole, in una situazione di estremo pericolo, di salvare la propria vita o quella delle persone affidate alle sue cure. Vale solo a difesa della vita, non anche della sola integrit\u00e0 fisica!<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Ovviamente in questo caso ad agire \u00e8 per forza un individuo e non uno Stato, inteso come apparato, ma \u00e8 comunque un individuo che agisce per conto dello Stato (ad esempio un soldato). Anche qui non si deve aver causato in qualche modo tale pericolo e, allo stesso tempo, la violazione che si compie non deve causare un danno superiore a quello che si cerca di evitare (es. per salvare la vita di una persona ne ammazzo cinquanta)<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">6. Stato di necessit\u00e0: la necessit\u00e0 induce lo Stato a commettere un atto teoricamente illecito perch\u00e9 \u00e8 il solo mezzo per proteggere l\u2019interesse nazionale contro un pericolo grave ed imminente e purch\u00e9 tale atto non leda a sua volta un interesse essenziale dello Stato nei cui confronti si aveva l\u2019obbligo o nei confronti della comunit\u00e0 internazionale tutta. Tuttavia, anche qui, se lo Stato ha contribuito al realizzarsi della situazione di necessit\u00e0, non c\u2019\u00e8 giustificazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/3.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-5697 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/3.jpg\" alt=\"3\" width=\"445\" height=\"278\" \/><\/a><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>Dicembre 1941: truppe giapponesi in Thailandia. Il Giappone sostenne di avere legittimamente occupato il paese essendo stati i nipponici invitati dal Presidente Phibun (in realt\u00e0 l\u2019invito giunse alcune ore dopo l\u2019attacco giapponese)<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">In pi\u00f9, ci sono degli obblighi che non possono essere violati neppure in caso di stato di necessit\u00e0 (ad es. quelli di diritto internazionale umanitario, vale a dire quelle norme che proteggono combattenti e non combattenti, ovviamente con modalit\u00e0 diverse, nel corso di conflitti armati). <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Esempio pratico: lo stato di necessit\u00e0 fu invocato da Israele per la costruzione del muro nei Territori palestinesi, dal momento che affermavano che la costruzione era motivata dal continuo attacco, attraverso lancio di granate e altro, da parte dei palestinesi. La Corte Internazionale di Giustizia, in un parere, disse che in quel caso non si poteva invocare lo stato di necessit\u00e0 perch\u00e9 il muro avrebbe impedito l\u2019applicazione del diritto internazionale umanitario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Queste che vi ho elencato sono le uniche e sole cause di giustificazione esistenti nel diritto internazionale generale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Torniamo ora alla Siria.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Nel settembre 2014 sono iniziati i bombardamenti in Siria da parte degli Occidentali (nel tempo si sono succeduti e alternati raid americani, australiani, britannici e \u2013 pi\u00f9 di recente \u2013 quelli francesi). Una delle motivazioni che sembra aver mosso gli occidentali, oltre ovviamente alla lotta allo Stato islamico, \u00e8 la preoccupazione che i <em>foreign fighters<\/em> (combattenti stranieri) provenienti dai loro territori e andati a combattere in Iraq e Siria potessero rientrare sui rispettivi territori nazionali e compiere attentati (motivazione particolarmente valida per l\u2019Australia, da cui non partono solo i combattenti ma anche moltissime donne che decidono di andare a sposare i combattenti, conosciuti attraverso i social network. In particolare attraverso un\u2019applicazione telefonica per incontri che si chiama \u201cJihad Matchmaker\u201d).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Questi raid hanno avuto luogo un mese dopo l\u2019adozione, il 15 agosto 2014, all\u2019unanimit\u00e0, da parte del Consiglio di Sicurezza dell\u2019ONU, di una risoluzione in cui si classificavano ISIS, Al-Nusra e tutti gli altri individui collegati ad Al-Qaeda come gruppi terroristici: la risoluzione 2170. A questo link trovate sia il testo della risoluzione (in basso), sia le dichiarazioni dei cinque \u201cGrandi\u201d (USA, Francia, Regno Unito, Cina, Russia) sul perch\u00e9 del loro voto favorevole al testo. <strong>Quindi se le dichiarazioni di Putin fossero state \u201cbombarderemo i terroristi\u201d, nel caso in cui colpissero anche Al-Nusra, nessuno gli potrebbe dire alcunch\u00e9.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/4.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-5698 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/4.jpg\" alt=\"4\" width=\"406\" height=\"255\" \/><\/a><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>Un AV 8B Harrier Australiano \u2013 L\u2019aviazione australiana compie missioni su obiettivi del Califfato in Siria dal Settembre 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Volutamente tralascio qui la trattazione, e il probabile dibattito che ne seguirebbe, sia delle vere motivazioni americane sia di quelle russe ad andare in Siria (se vorrete, ne parleremo in un futuro post. Fatemi sapere se pu\u00f2 interessarvi). Qui voglio parlare solo e unicamente di ragioni giuridiche.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">La situazione che ora ci ritroviamo di fronte \u00e8 questa:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">1) Raid occidentali su Siria e Iraq (l\u2019ISIS occupa parti di territorio di entrambi gli Stati; infatti, nato in Iraq, si \u00e8 poi allargato in Siria), fuori dal mandato ONU:<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">&#8211; il governo centrale iracheno ha dato il consenso a intervenire sul suo territorio (vedi causa di giustificazione n.1);<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">&#8211; il governo centrale siriano no. In realt\u00e0, per quel che ne so, tale consenso non gli \u00e8 proprio stato chiesto, dal momento che uno dei punti saldi della posizione occidentale era (in questi giorni qualcuno la sta rivedendo) che Assad non era pi\u00f9 da considerarsi rappresentante legittimo dello stato siriano.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">2) Raid russi sulla Siria, anch\u2019essi fuori dal mandato ONU. C\u2019\u00e8 il consenso di Assad (e oltre a questo, vi \u00e8 un Trattato di cooperazione e amicizia, tra Siria e Russia, del 1980 [ndr. S\u00ec, allora era Unione Sovietica, ma l\u2019ONU ha pacificamente accettato e riconosciuto che la Russia succedesse all\u2019URSS in tutti i trattati da questa precedentemente siglati, quindi il problema non si pone], in cui si prevede anche la cooperazione militare tra i due Stati. E qualora la Siria dovesse chiedere l\u2019aiuto russo, quest\u2019ultimo non potrebbe essere negato). Ancora non mi sembra che la Russia sia intervenuta anche sulla parte irachena del Califfato ISIS ma, qualora ci\u00f2 avvenisse, l\u2019Iraq ha gi\u00e0 fatto sapere che darebbe il proprio consenso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Quindi, il punteggio quanto alla legalit\u00e0, in questo momento \u00e8: Russia 2 \u2013 Occidente 1<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/5.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-5699 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/5.jpg\" alt=\"5\" width=\"474\" height=\"254\" srcset=\"https:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/5-300x162.jpg 300w, https:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/5-250x135.jpg 250w\" sizes=\"(max-width: 474px) 100vw, 474px\" \/><\/a><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>L\u2019incontro Putin Obama a New York, a latere dell\u2019Assemblea ONU. Anche se Obama ha criticato l\u2019intervento russo in Siria sono le sue truppe, non quelle russe, a violare il diritto internazionale bombardando il territorio siriano.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Mi si potrebbe obiettare che la Russia vince facile visto che Assad \u00e8 amico suo. All\u2019apparenza \u00e8 cos\u00ec. Ma permettetemi di raccontarvi quest\u2019altra cosa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Dunque, l\u2019ONU pu\u00f2 autorizzare, tramite votazione del Consiglio di Sicurezza, un intervento armato ai sensi del Capitolo VII della Carta dell\u2019ONU (intitolato \u201cAzione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione\u201d), composto dagli articoli che vanno dal 39 al 51 (quello che vi ho citato prima sulla legittima difesa).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">L\u2019articolo 39 \u00e8 fondamentale perch\u00e9 prevede che<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\"><em> \u201cil Consiglio di Sicurezza accerta l\u2019esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformit\u00e0 agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.\u201d<\/em> <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Questo significa che per poter procedere, prima devono essere d\u2019accordo sul fatto che la situazione sotto esame sia una minaccia alla pace O una violazione della pace O un atto di aggressione. Solo dopo si pu\u00f2 passare ad adottare le misure previste all\u2019art. 41 (non implicanti l\u2019uso della forza armata. Es. sanzioni economiche) o quelle dell\u2019art.42, il quale recita<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\"> <em>\u201cSe il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell\u2019 articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso pu\u00f2 intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione pu\u00f2 comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite\u201d.<\/em> <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Ovviamente per fare ci\u00f2 non ci deve essere il veto di nessuno dei cinque Grandi di cui sopra.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Si dir\u00e0: Putin \u00e8 amico di Assad e ha votato contro. Non c\u2019\u00e8 niente da fare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Domanda: durante la guerra fredda USA e URSS andavano sempre d\u2019accordo? Non vi sono stati interventi armati di sorta da parte dell\u2019ONU? di quelli pienamente legittimi s\u2019intende\u2026<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Dunque, nel 1950, quindi in piena guerra fredda, scoppia la c.d. Guerra di Corea. Corea del Nord appoggiata dall\u2019URSS, Corea del Sud dagli Stati Uniti. Il Consiglio di Sicurezza era quindi in pieno stallo, non si procedeva.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Allora si trov\u00f2 una soluzione (perch\u00e9 quando si vuole le soluzioni si trovano). L\u2019Assemblea Generale (dove sono rappresentati tutti gli Stati membri dell\u2019ONU) vot\u00f2 una risoluzione, chiamata<span style=\"color: #3366ff;\"><em> <a style=\"color: #3366ff;\" href=\"http:\/\/files.studiperlapace.it\/spp_zfiles\/docs\/20050108094353.pdf\">Uniting for Peace<\/a><\/em><\/span> (Uniti per la pace), la numero 377 del 1950. In essa si stabiliva che (Capo A) <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em><span style=\"color: #000000;\">\u201cse il Consiglio di sicurezza, in mancanza di unanimit\u00e0 dei membri permanenti, non dovesse adempiere al suo compito primario di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, qualora si profilasse una qualsiasi minaccia per la pace, violazione della pace o atto di aggressione, l\u2019Assemblea generale dovr\u00e0 occuparsi immediatamente della questione e indirizzare le opportune raccomandazioni ai Membri per deliberare misure collettive da adottare, incluso, se necessario, nel caso di una violazione della pace o di atti di aggressione, l\u2019uso di forze armate, per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionali\u201d.<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Ora, questa risoluzione non \u00e8 \u201cscaduta\u201d n\u00e9 \u00e8 stata tantomeno sostituita da atti successivi. Se l\u2019Occidente avesse voluto intervenire in Siria rispettando il diritto internazionale, avrebbe semplicemente dovuto convocare gli Stati membri dell\u2019ONU (con il Sud Sudan siamo arrivati a 193) e convincerli della bont\u00e0 dell\u2019intervento militare in Siria. Non posso metterci la mano sul fuoco, ma ad occhio e croce non credo che tutti i Paesi dell\u2019Assemblea Generale siano amici di Putin o di Assad. O comunque sarebbe stato bello vedere che USA &amp; Co. almeno avessero provato ad ottenere l\u2019adozione di questa risoluzione, anzich\u00e9 limitarsi a dire \u201cla Russia blocca i lavori\u201d. Per quel che ne so, nessun tentativo \u00e8 stato fatto in tal senso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/6.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-5700 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/6.jpg\" alt=\"6\" width=\"453\" height=\"253\" srcset=\"https:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/6-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.mlnsardu.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/6-250x141.jpg 250w\" sizes=\"(max-width: 453px) 100vw, 453px\" \/><\/a><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>Truppe USA in Corea. Lo stallo creatosi nel consiglio di sicurezza dell\u2019ONU sollecit\u00f2 una deliberazione legittimante dell\u2019Assemblea. Nessun passo per ottenere una simile autorizzazione \u00e8 stato compiuto dagli occidentali in Siria<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Cos\u00ec facendo, non solo USA, Regno Unito, Francia e chi con loro \u00e8 intervenuto in Siria, hanno violato il divieto di uso della forza armata, ma anche violato un altro dei sei principi fondamentali del diritto internazionale (elencati nella <a href=\"http:\/\/www.studiperlapace.it\/view_news_html?news_id=20041124231820\"><span style=\"color: #3366ff;\"><em>risoluzione 2625 del 1970<\/em><\/span><\/a>, adottata dall\u2019Assemblea Generale, sulle Relazioni amichevoli tra gli Stati): il divieto di ingerenza negli affari interni di un altro Stato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">In questo principio rientra il divieto agli Stati di:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">\u2022 stabilire quale organo di uno Stato straniero \u00e8 competente a compiere specifiche attivit\u00e0 o di costringere uno Stato straniero a tenere un determinato comportamento;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">\u2022 intromettersi nelle questioni interne di altri Stati;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">\u2022 aiutare i ribelli, quando in uno Stato scoppia un\u2019insurrezione. Unica eccezione si ha quando i ribelli siano classificabili come movimento di liberazione nazionale, cio\u00e8 stiano esercitando il diritto di autodeterminazione dei popoli. Ma qui apriremmo una parentesi infinita, che invece rinvio a future trattazioni. E in ogni caso, a mio modo di vedere, qui non ci ritroviamo davanti a un caso di autodeterminazione dei popoli [ndr. unico caso esaminabile in tal senso sarebbe quello dei curdi, ma si tratterebbe di una rivendicazione non solo nei confronti della Siria, ma anche della Turchia e dell\u2019Iran, se andate sull\u2019atlante a vedere qual \u00e8 la regione del Kurdistan. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Davvero, usciremmo fuori dal seminato. Lo faremo in un altro articolo]<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Il punto \u00e8 che Assad pu\u00f2 piacere o non piacere; a me non piace, per esempio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Ma, se lo si vuole rispettare, il diritto internazionale \u00e8 pi\u00f9 elastico di quello che sembra. Le occasioni te le d\u00e0 per \u201cmetterti in regola\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Putin, che in patria non si fa problemi a dettare la propria linea anche quando ci\u00f2 implica per esempio limitazione o soppressione della libert\u00e0 di espressione del pensiero, \u00e8 riuscito a essere inattaccabile dal punto di vista del diritto internazionale nella questione siriana. Com\u2019\u00e8 possibile che l\u2019Occidente \u2013 che \u00e8 il principale redattore delle norme di diritto internazionale (che \u00e8 per sua natura un diritto occidentale) \u2013 non sia riuscito a conformarvisi?<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Il diritto internazionale ha una \u201cdebolezza\u201d: quello di essere fatto dagli Stati. Ma allo stesso tempo ha una forza: gli Stati si vincolano ad esso. Ed una volta che una norma si \u00e8 formata, e gli Stati si sono vincolati, non basta una disapplicazione (quindi un comportamento difforme degli Stati che invocano altre priorit\u00e0 o interessi) perch\u00e9 il diritto venga meno. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Una volta che il diritto \u00e8 formato, \u00e8 formato. E a cambiarlo ci vuole molto tempo. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">Quindi, ovvio, per via della Realpolitik, che ogni Stato tenter\u00e0 di piegarlo al proprio interesse; ma il diritto non si piega. La sua non conoscenza, tuttavia, da parte dell\u2019opinione pubblica, consente agli Stati di distorcerlo e di farne un uso e consumo discutibile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>tratto da:<\/strong><\/span> <span style=\"color: #000000;\"><a href=\"http:\/\/sakeritalia.it\/medio-oriente\/siria\/diritto-internazionale-in-siria-chi-lo-osserva-e-chi-lo-viola\/\">(clicca qui)<\/a><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Irene Piccolo, esperta di diritto internazionale, non cela la sua perplessit\u00e0 nei confronti del corso politico Russo e Siriano, e tuttavia, dopo una scrupolosa rassegna delle norme internazionali, giunge ad una conclusione senza appello: L\u2019intervento russo in Siria \u00e8 legittimo. 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